Intestazione temporanea

Informazioni essenziali su intestazione temporanea (Articolo 94)

Questa legge nasce dall’esigenza di individuare con certezza gli utilizzatori dei veicoli che circolano sulle nostre strade al fine di attribuire velocemente le sanzioni in caso di violazione delle norme sulla circolazione stradale; per tale motivo è stato necessario modificare l’art. 94 del Codice della Strada (Legge n. 120 del 2010).

In concreto, la norma prevede che il cittadino privato che utilizza (comodato d’uso gratuito) l’autoveicolo di altra persona, per un periodo superiore a 30 giorni continuativi, abbia l’obbligo di annotare tale volontà sulla carta di circolazione, presentando apposita richiesta agli Uffici della Motorizzazione entro 30 giorni dal verificarsi della volontà. L’obbligo a adempiere spetta a colui che riceve in prestito il veicolo. Tale obbligo vale anche per i familiari quando questi non convivono nel nucleo familiare.

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